lunedì 24 maggio 2010

Montauro - Il TAR da ragione alla ditta il Pescatore


Il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria sezione I con sentenza n° 807/2010 ha accolto il ricorso principale ed i motivi aggiunti, annullando per effetto gli impugnati provvedimenti con i quali era stato adottato il piano spiaggia comunale del comune di Montauro.
I motivi che hanno portato a proporre il ricorso da parte della ditta Hotel Il Pescatore, rappresentato in difesa dall'Avv. Elisabetta Voci, riguardavano la cancellazione di tutte e tre le concessioni demaniali-marittime.
In pratica il nuovo piano spiaggia del comune di Montauro non aveva tenuto conto delle 3 concessioni in essere alla ditta, cancellandole con le delibere 22 e 33 del 2009.
Lo stesso Sindaco nella seduta dichiarava: <<rispondo a precisi obblighi per i quali il comune, ha ricevuto sollecitazione dalla regione prima e dalla provincia poi, di elaborare ed approvare il PSC, minacciando altrimenti l'ente comunale di nominare un commissario ad acta>>.
Il ricorrente Avv. Elisabetta Voci aveva prodotto contro queste delibere, ritenendo che le concessioni intestate alla società erano invece tutte valide ed efficaci, tutto questo in virtù del principio del rinnovo automatico ex-legge 88/2001.
Il TAR con il Presidente Giuseppe Romeo, il consigliere Concetta Anastasi ed il referendario Giuseppe Falferi, in accoglimento delle superiori censure, di carattere sostanziale, comportando la rimozione "ab origine" degli impugnati provvedimenti in parte qua e per quanto di interesse consente di disporre l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso non esaminati.
In definitiva, il ricorso, ed i motivi aggiunti, vanno accolti e, per l'effetto vanno annullati gli impugnati provvedimenti, in parte qua e per quanto di interesse.
Il TAR Calabria ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
In data 17 Marzo il Comune con delibera n°6/2010, vista la delibera 33 oggi annullata, rimodulava il piano spiaggia, ed ancora una volta eliminava le concessioni della ditta ricorrente.
Anche tale delibera è stata impugnata dalla ditta ricorrente, il TAR Calabria nella stessa giornata, non ha ravvisato il"periculum in mora" motivando tale decisione sul presupposto che "le ragioni di parte ricorrente, potrebbero trovare accoglimento in sede di approvazione dello stesso"

Di Gianni Romano

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